Titolo II
Art. 9
Definizione
In vigore dal 9 mag 1996
1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea.
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:
a) "senza zuccheri aggiunti" senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi nonché di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere edulcorante;
b) "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o analogo.
3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-9