Titolo II
Art. 12
Etichettatura
In vigore dal 9 ott 2005
1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
b) aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".
3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";
c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-12