Titolo II

Art. 12

Etichettatura

In vigore dal 9 ott 2005
1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti. 2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; b) aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina"; c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina". 3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina"; c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-12

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