Titolo II

Art. 10

Campo d'applicazione

In vigore dal 13 ago 1998
1. L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono essere: a) posti in vendita al consumatore; b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste. 2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate. 3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche. 4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso. 4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-10

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