Titolo II
Art. 7
Principio del riporto
In vigore dal 9 mag 1996
1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un alimento composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-7