Titolo II

Art. 7

Principio del riporto

In vigore dal 9 mag 1996
1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa: a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un alimento composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo