Titolo I

Art. 4

Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi

In vigore dal 9 mag 1996
1. Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all'uso sopra precisato è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa impartite.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-4

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