Titolo VI

Art. 49

Redazione dei verbali dei sottocomitati elettorali

In vigore dal 8 dic 1991
1. Di tutte le operazioni compiute dal sottocomitato elettorale, dal giorno del suo insediamento a quello di trasmissione al comitato elettorale dei plichi di cui alla lettera f) del comma 3 dell', il segretario redige giornalmente il processo verbale. 2. Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, nel verbale, a cui vanno uniti i prospetti riepilogativi riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), devono essere indicati, per ciascuno degli organi per i quali si effettuano le elezioni: a) il numero degli elettori e quello dei votanti (per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione P.T. nel consiglio di amministrazione va tenuto distinto il personale P.T. da quello U.L.A.); b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ognuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati; c) il numero delle schede distribuite ai seggi di quelle restituite dai seggi, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle (precisando quante di queste sono bianche) e di quelle non utilizzate, distintamente per i vari tipi di esse; inoltre deve essere precisato il numero delle schede ricevute dal comitato elettorale. 3. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del sottocomitato elettorale.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-49

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