Titolo VI

Art. 45

Scrutinio

In vigore dal 8 dic 1991
1. Man mano che il presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori designati dal presidente stesso prendono nota, negli appositi prospetti, riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), per ciascun organo per il quale le elezioni sono tenute, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze valide date ai singoli candidati nell'ambito della lista stessa. Di tali prospetti vengono compilate due copie: l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti del seggio. 2. In sede di scrutinio il seggio deve comunque pronunciarsi sulla validità delle schede attribuendo i voti relativi alle liste votate o, se del caso, dichiarandole nulle. 3. La pronuncia si intende adottata in via provvisoria quando vi sia contestazione. 4. La decisione viene presa a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-45

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