Titolo VI
Art. 41
Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio
In vigore dal 8 dic 1991
1. Decorse le ore 14 dell'ultimo giorno di votazione, il presidente del seggio:
a) dichiara chiusa la votazione;
b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio;
c) estrae le schede dall'urna, ripartendole, qualora siano di tipi diversi;
d) accerta che il numero delle schede di ciascun tipo corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera b);
e) inizia lo spoglio delle schede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-41