Capo III

Art. 37

Votazione diretta presso i seggi per posta

In vigore dal 8 dic 1991
1. Gli elettori ammessi alla votazione per posta, assenti, che non abbiano potuto esercitare il loro diritto di voto presso l'ufficio di applicazione nei giorni previsti per tale tipo di votazione, possono esprimere il loro voto direttamente presso il seggio appositamente istituito purchè entro il termine di chiusura delle votazioni. 2. Della votazione deve essere fatta apposita annotazione nel verbale.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-37

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