Capo III
Art. 33
Norme applicabili alle votazioni per posta
In vigore dal 8 dic 1991
1. Salvo quanto non sia diversamente stabilito nel presente capo, per le votazioni per posta valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli che disciplinano le votazioni presso i seggi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-33