Capo IV

Art. 40

Modalità di votazione del personale comandato presso altre amministrazioni

In vigore dal 8 dic 1991
1. Il personale comandato presso altre amministrazioni vota con le medesime modalità previste per le unità in servizio militare; i sottocomitati danno al predetto personale notizie relative alle elezioni sopra specificate per il tramite delle amministrazioni presso le quali i singoli interessati si trovano nella posizione di comando.
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