Capo IV
Art. 40
40 / 55Modalità di votazione del personale comandato presso altre amministrazioni
In vigore dal 8 dic 1991
1. Il personale comandato presso altre amministrazioni vota con le medesime modalità previste per le unità in servizio militare; i sottocomitati danno al predetto personale notizie relative alle elezioni sopra specificate per il tramite delle amministrazioni presso le quali i singoli interessati si trovano nella posizione di comando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-40