Art. 41 · Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio
Titolo VI

Art. 41

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Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio

In vigore dal 8 dic 1991
1. Decorse le ore 14 dell'ultimo giorno di votazione, il presidente del seggio: a) dichiara chiusa la votazione; b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio; c) estrae le schede dall'urna, ripartendole, qualora siano di tipi diversi; d) accerta che il numero delle schede di ciascun tipo corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera b); e) inizia lo spoglio delle schede.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-41