Titolo VI
Art. 47
Redazione dei verbali
In vigore dal 8 dic 1991
1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il segretario redige il verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
2. Al verbale dell'ultimo giorno sono allegati i prospetti di cui all'.
3. In particolare, nel verbale relativo alle operazioni di scrutinio devono essere indicati, per ciascuno degli organi per i quali si effettuano le elezioni:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, le preferenze riportate dai singoli candidati;
c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle, indicando quante di queste sono bianche, e di quelle non utilizzate.
4. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.
5. Un fac-simile dei verbali da compilare da parte dei seggi elettorali è riportato in appendice al presente regolamento (tabella 26).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-47