Titolo VII
Art. 51
Elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T. nel consiglio di amministrazione
In vigore dal 8 dic 1991
1. È eletto rappresentante del personale dell'A.S.S.T. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che, nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato più voti preferenziali.
2. È eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare.
3. A parità di voti tra due o più liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale più basso.
4. In caso di parità o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-51