Titolo VII

Art. 54

Sostituzione dei rappresentanti del personale

In vigore dal 8 dic 1991
1. Ai rappresentanti del personale effettivi eletti che non possono essere nominati nella carica o decadono dalla carica stessa per cessazione dal servizio, per aver subito la punizione della sospensione dalla qualifica, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, subentrano i rispettivi supplenti, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati che appartengano alla stessa lista e che seguano nell'ordine dei voti preferenziali riportati e a parità di questi nell'ordine in cui risultano collocati nella lista medesima. 2. Quanto previsto nel comma 1 si applica anche ai casi di interruzione dell'incarico a seguito di sospensione cautelare dal servizio. 3. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dei rappresentanti effettivi e supplenti nel modo indicato nel comma 1 in quanto le rispettive liste non contengono altri candidati utilizzabili, devono essere indette nuove elezioni sul piano nazionale o locale a seconda dell'organo collegiale interessato.
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