Art. 5

Revoca delle registrazioni

In vigore dal 13 set 1990
1. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui all', comma 1, all', comma 1, e all', comma 1, nonché in caso di mancato adempimento alla diffida di cui all', comma 5, si provvede alla revoca delle registrazioni dei presidi sanitari cui si riferiscono i mancati adempimenti.
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