Art. 4
Approvazione delle classificazioni e delle etichette
In vigore dal 13 set 1990
1. Il Ministero della sanità provvede all'esame della documentazione pervenuta ai sensi degli del presente decreto, con facoltà di avvalersi della commissione consultiva di cui al successivo comma 2.
2. La commissione consultiva di cui al comma 1, da istituirsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ha la seguente composizione:
a) un esperto del Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, che la presiede;
b) un esperto di ciascuno dei seguenti Ministeri: agricoltura e foreste, ambiente, industria, commercio e artigianato, lavoro e previdenza sociale e sanità;
c) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
d) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
e) un funzionario del Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, che svolge le funzioni di segretario.
3. La commissione è tenuta a completare i propri lavori entro sei mesi dall'insediamento ed a predisporre una relazione sul lavoro svolto ogni due mesi di attività. Le deliberazioni della commissione sono adottate con almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti.
4. Le classificazioni e le etichette, previa approvazione con uno o più decreti del Ministro della sanità, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per effetto di detta pubblicazione, le etichette allegate ai decreti di registrazione dei presidi sanitari cessano di avere vigore.
5. Per le classificazioni o le etichette non approvate, il Ministero della sanità provvede a diffidare, in modo motivato, le imprese interessate ad adeguare le stesse entro un termine di trenta giorni. Qualora le imprese adempiano entro il termine prefissato, si procede come indicato al comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-02;258#art-4