Art. 1
Classificazione dei presidi sanitari
In vigore dal 13 set 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli , lettera h) e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento sui fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo all'attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica stesso, detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni nello stesso contenute;
Visto, in particolare, l', comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, che prevede che con decreto del Ministro della sanità siano stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura dei preparati pericolosi sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme a quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica stesso;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927;
Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 256 del 1974, che prevede che, per l'attuazione delle direttive di armonizzazione in materia di etichettatura dei presidi sanitari, il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con proprio decreto apportare le opportune variazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, modificato ed integrato con decreto ministeriale 25 luglio 1987, n. 555 e con decreto ministeriale 20 dicembre 1989, in attuazione di direttive CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1988, n. 141, concernente modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e recepimento delle direttive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Sentita la commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;
Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1 agosto 1990;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Classificazione dei presidi sanitari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle registrazioni di presidi sanitari soggetti, alla data del presente decreto, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, provvedono alla classificazione dei presidi sanitari sulla base della tossicità acuta secondo i criteri e i metodi di cui all' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e all'invio della relativa documentazione al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.
2. In caso di classificazione basata su metodi sperimentali, questi ultimi devono essere prescelti, ai sensi dell', comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, fra quelli di cui all'allegato V del decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985), così come integrato dall'allegato II del decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1989 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990).
3. Per i presidi sanitari contenenti una o più delle sostanze di cui all'allegato 1, è consentita la classificazione mediante il metodo di calcolo di cui, rispettivamente, agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, purchè le suddivisioni in classi e sottoclassi e i valori di tossicità acuta adottati siano quelli indicati nel citato allegato 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-02;258#art-1