Art. 3

Imballaggio dei presidi sanitari

In vigore dal 13 set 1990
1. Entro la stessa data di cui all', comma 1, i soggetti ivi citati provvedono a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione - Divisione V, la dichiarazione di conformità degli imballaggi ai requisiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
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