Art. 6

Contratto di finanziamento

In vigore dal 2 lug 1989
1. L'Istituto di credito ove non sia stato già stipulato un contratto di finanziamento è tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo