Art. 11
Modalità delle ulteriori erogazioni del contributo in conto capitale
In vigore dal 2 lug 1989
1. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all', comma 7, lettera b, della legge 1 marzo 1986, n. 64 l'Agenzia eroga, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa di cui al successivo , una quota di contributo in conto capitale pari al 90% di quello spettante sugli investimenti rendicontati e comunque, non superiore all'impegno assunto nel provvedimento di concessione.
Detta erogazione è subordinata alla presentazione e, da parte dell'operatore, della seguente specifica documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'imprenditore o del legale rappresentante della società che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente con il programma oggetto dell'agevolazione;
b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità o attestazione da parte del Comune competente di conformità alla concessione edilizia o il nulla-osta alla utilizzazione; l'operatore dovrà indicare nelle richieste di rilascio dei certificati l'uso al quale essi sono destinati;
c) certificato dalla competente autorità che l'impianto non produce inquinamento; qualora, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di certificato, non sia stato comunicata alcuna pronuncia sulla richiesta stessa, l'operatore può presentare la dichiarazione di un tecnico, iscritto all'albo professionale ed esercente la libera professione, relativamente all'assenza di cause di inquinamento imputabili all'impianto realizzato;
d) atto di obbligno di restituire l'eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che verrà accertato dalla Agenzia a seguito di verifica dell'impianto in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento dalla data dell'atto previsto dal precedente , comma 5.
2. I certificati, previsti alla lett. b del comma precedente, possono essere sostituiti da una dichiarazione di conformità delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, da parte dell'imprenditore e del legale rappresentante della società, se entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste dei certificati, non siano state comunicate le pronunce sulle richieste medesime.
3. Per le iniziative che importano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all', comma 7, lett. b, della legge 1 marzo 1986, n. 64, l'Agenzia eroga, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo , le quote di contributo, già liquidate ma non ancora erogate, giusta l', comma 8, del presente decreto, sulla base degli investimenti rendicontati e comunque in misura non superiore all'impiego assunto nel provvedimento di concessione. Tale erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. a, b, c, d.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-11