Art. 4
Procedure per l'istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla competenza del CIPI
In vigore dal 2 lug 1989
1. L'istruttoria deve essere definita dall'Istituto di credito e inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente , entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutta la documentazione, o dalla data di completamento della documentazione.
2. L'Agenzia riscontra i seguenti dati:
a) le condizioni di ammissibilità della domanda, così come indicata nell', comma 4, del presente decreto;
b) la rispondenza dell'iniziativa alle direttive del CIPI, con particolare riferimento al settore di attività produttiva e alla tipologia dell'iniziativa stessa, e ai piani annuali di attuazione, per la parte concernente i settori produttivi agevolabili;
c) l'entità degli investimenti preesistenti e la disponibilità da parte dell'impresa, di mezzi propri non inferiore al 30% dell'investimento fisso, così come accertati dall'Istituto in base al precedente .
3. L'Agenzia delibera, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria, la concessione del contributo in conto capitale e/o interessi con provvedimento unico.
4. Il provvedimento di concessione della agevolazioni è adottato dal Comitato di gestione sulla base di una relazione monografica riassuntiva dei risultati dell'istruttoria e della verifica, sottoscritta dal solo funzionario che l'ha redatta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-4