Art. 5

Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI

In vigore dal 2 lug 1989
1. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI l'Istituto deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione. 2. L'Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'Istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati nell', comma 2, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del CIPI circa l'ammissibilità delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalità previste dall', comma 4. 3. L'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la deliberazione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del T.U. n. 218 del 6 marzo 1978. 4. Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comunicazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pubbliche e gli impegni finanziari che l'Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio. 5. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'Agenzia, all'Istituto di credito ed all'operatore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali. 6. Il provvedimento, emesso dall'Agenzia in base all' in vista della attuazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del presente articolo e della delibera già adottata dal Comitato, è sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso all'operatore, all'Istituto di credito e al Ministro.
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