Art. 6
6 / 18Contratto di finanziamento
In vigore dal 2 lug 1989
1. L'Istituto di credito ove non sia stato già stipulato un contratto di finanziamento è tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-6