Art. 14

Conguaglio finale

In vigore dal 2 lug 1989
1. L'Agenzia, dopo aver accertato l'ammissibilità e congruità delle singole spese, e sulla base dei risultanti della verifica di cui al precedente , procede alla determinazione del saldo o dell'eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie già erogate maggiorate dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo