Art. 15

Liquidazione del saldo

In vigore dal 2 lug 1989
1. Entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della documentazione finale di spesa e di quella relativa all'ultimazione dell'impianto, l'Agenzia procede, dopo gli accertamenti di cui al precedente , alla liquidazione del saldo di cui viene data comunicazione al Ministro solo per le iniziative sottoposte al CIPI.
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