Art. 17

Iniziative agevolate in base alla normativa anteriore

In vigore dal 2 lug 1989
1. Le norme di cui all', comma 7, del presente decreto, si applicano anche alle iniziative agevolate in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 1 marzo 1986, n. 64. 2. Alle stesse iniziative è applicabile l', commi 8, 9 e 10, con le seguenti variazioni: a) il termine di 24 mesi decorre dalle date 9 maggio e 9 novembre 1976, indicate nell'art. 151 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218; b) l'avanzamento deve essere pari almeno al 50% dell'investimento progettato.
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