Art. 14
14 / 18Conguaglio finale
In vigore dal 2 lug 1989
1. L'Agenzia, dopo aver accertato l'ammissibilità e congruità delle singole spese, e sulla base dei risultanti della verifica di cui al precedente , procede alla determinazione del saldo o dell'eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie già erogate maggiorate dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall', comma 1.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-14