Art. 6

In vigore dal 12 apr 1988
Per le gru a torre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono, con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida, purchè ciò non comporti l'obbligo di adattare le gru a torre conformi al presente decreto a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I della direttiva n. 84/534/CEE.
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