Art. 2
In vigore dal 12 apr 1988
1. L'immissione in commercio delle attrezzature di cui all' è subordinata al possesso della certificazione CEE, alla certificazione di conformità del fabbricante, nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni e del simbolo prescritti dalle direttive particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-rd-2