Art. 7

In vigore dal 12 apr 1988
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 28 novembre 1987 Il Ministro: La Pergola Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1› febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 25
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