Art. 4

In vigore dal 12 apr 1988
1. La misurazione dell'emissione sonora di materiali, attrezzature, impianti e macchine per cantiere o loro elementi, non destinati principalmente al trasporto di merci o di persone, con esclusione dei trattori agricoli o forestali, si effettua secondo le prescrizioni delle relative direttive ed allegati, di cui all'. Il testo integrato è riprodotto negli allegati I e II del presente decreto. 2. Ai motocompressori, alle gru a torre, ai gruppi elettrogeni di saldatura, ai gruppi elettrogeni e ai martelli demolitori azionati a mano, si applicano altresì le specifiche prescrizioni contenute nelle relative direttive ed allegati. 3. Il testo integrato dei suddetti allegati è riprodotto, rispettivamente, negli allegati III, IV, V, VI, VII del presente decreto.
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urn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-rd-4

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