Art. 1
In vigore dal 12 apr 1988
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive CEE incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183, n.:
79/113 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri;
81/1051 che modifica la direttiva 79/113;
85/405 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113;
84/533 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori; 85/406 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533;
84/534 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;
84/535 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura;
85/407 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535;
84/536 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni;
85/408 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536;
84/537 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano;
85/409 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537;
Visto il decreto ministeriale che attua la direttiva n. 84/532/CEE;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le predette direttive sono pubblicate unitamente al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-rd-1