Art. 7
Indennità
Indennità
1. I membri del gruppo di esperti hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle attività del programma, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, secondo quanto previsto nell'allegato.
2. I membri del gruppo di esperti sono esperti non retribuiti ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3. La Commissione può adeguare l'indennità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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