Art. 7 · Indennità

Art. 7

Indennità

Indennità 1.   I membri del gruppo di esperti hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle attività del programma, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, secondo quanto previsto nell'allegato. 2.   I membri del gruppo di esperti sono esperti non retribuiti ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 3.   La Commissione può adeguare l'indennità di cui al paragrafo 1.
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