Art. 5

Obblighi dei membri del gruppo di esperti

Obblighi dei membri del gruppo di esperti I membri del gruppo di esperti: a) si rendono disponibili a partecipare alle attività del programma con poco preavviso; b) rispettano l'obbligo del segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute durante la partecipazione alle attività del programma.
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