Art. 5
Obblighi dei membri del gruppo di esperti
Obblighi dei membri del gruppo di esperti
I membri del gruppo di esperti:
a)
si rendono disponibili a partecipare alle attività del programma con poco preavviso;
b)
rispettano l'obbligo del segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute durante la partecipazione alle attività del programma.
Storico versioni
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