Art. 6

Destituzione di membri del gruppo di esperti

Destituzione di membri del gruppo di esperti La Commissione può destituire membri del gruppo di esperti nei casi seguenti: a) i membri non soddisfano più i requisiti di cui all', paragrafo 2, seconda frase; b) i membri non rispettano gli obblighi di cui all'; c) i membri intendono dimettersi dal gruppo di esperti.
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