Art. 6
Destituzione di membri del gruppo di esperti
Destituzione di membri del gruppo di esperti
La Commissione può destituire membri del gruppo di esperti nei casi seguenti:
a)
i membri non soddisfano più i requisiti di cui all', paragrafo 2, seconda frase;
b)
i membri non rispettano gli obblighi di cui all';
c)
i membri intendono dimettersi dal gruppo di esperti.
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