Art. 8
Spese di viaggio e di soggiorno
Spese di viaggio e di soggiorno
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo di esperti per la partecipazione alle attività del programma, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, in conformità delle disposizioni vigenti in seno alla Commissione. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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