Art. 4

In vigore dal 20 gen 2026
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate di prestito. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa. 2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947. 3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la condizione preliminare di cui all’, paragrafo 1; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e c) l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata. 4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento. 5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni concordate riportate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale di Giordania può trasferire i fondi dell’Unione al ministero giordano delle Finanze come beneficiario finale.
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Art. 4 Decisione (UE) 2026/188 — Testo vigente | Portale Normativo