Art. 8

In vigore dal 20 gen 2026
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione: a) esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione; b) valuta la situazione e le prospettive economiche della Giordania, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie di cui all’, paragrafo 1; e c) indica il legame tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 6, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura questa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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