Art. 1

In vigore dal 20 gen 2026
1.   L’Unione mette a disposizione della Giordania un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania individuato nel programma dell’FMI. 2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania sotto forma di prestiti. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di prestarle alla Giordania 4.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Giordania e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione. 5.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni. 6.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 7.   Qualora nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione adotta atti di esecuzione per ridurre l’importo dell’assistenza, sospenderla o annullarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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