Art. 3
In vigore dal 20 gen 2026
1. La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Le condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa, comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie devono essere compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’, paragrafo 4, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti dalla Giordania nel conseguimento di tali obiettivi.
3. Le condizioni finanziarie dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che deve essere sottoscritto tra la Commissione e le autorità giordane («accordo di prestito»).
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’, paragrafo 3, primo comma, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In questo contesto la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
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