Art. 2

In vigore dal 20 gen 2026
1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Giordania di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. 2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare stabilita nel paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (10).
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