Art. 5

Misure discrezionali

In vigore dal 31 lug 2025
Misure discrezionali 1.   Il Consiglio direttivo può decidere, per motivi prudenziali, di adottare, rivedere o eliminare misure discrezionali in relazione alla linea di credito delle CCP. Tali misure sono applicate dalla rispettiva BCN dell’area dell’euro e comprendono: a) il rifiuto, la limitazione dell’uso o l’applicazione di scarti di garanzia supplementari alle attività mobilizzate in garanzia ai fini della linea di credito delle CCP; b) la limitazione, la sospensione o l’interruzione dell’accesso alla linea di credito delle CCP, come ulteriormente precisato ai paragrafi da 3 a 7. 2.   Il Consiglio direttivo assicura che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate in modo proporzionato e non discriminatorio e siano debitamente giustificate. 3.   Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, l’accesso di una CCP che non soddisfa i requisiti di cui agli alla linea di credito delle CCP è automaticamente limitato per motivi prudenziali. Se la conformità non è stata ripristinata mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 16 settimane dalla data in cui è stata determinata l’inosservanza dei requisiti di cui agli sulla base delle valutazioni di cui all’, l’accesso della CCP alla linea di credito delle CCP è sospeso per motivi prudenziali. Tali misure sono applicate dalla rispettiva BCN dall’area dell’euro. 4.   Fatte salve le misure di cui al paragrafo 3, l’accesso alla linea di credito delle CCP può essere limitato o sospeso sulla base di motivi prudenziali per una CCP idonea per la quale le informazioni necessarie al fine delle valutazioni di cui all’ sono incomplete o non sono messe a disposizione delle banche centrali dell’Eurosistema. L’accesso è ripristinato non appena le pertinenti informazioni si rendono disponibili alle banche centrali dell’Eurosistema e la CCP è stata valutata conforme ai requisiti di cui agli . 5.   Una volta limitato l’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, la pertinente CCP idonea può mantenere un livello di accesso sottoposto a restrizioni alla linea di credito delle CCP. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, tale livello di accesso sottoposto a restrizioni corrisponde al livello di utilizzo della linea di credito delle CCP nel momento in cui le banche centrali dell’Eurosistema vengono a conoscenza di quanto segue: a) nel caso di cui al paragrafo 3, dell’inosservanza da parte della pertinente CCP idonea dei requisiti di cui agli ; b) nel caso di cui al paragrafo 4, dell’incompletezza o dell’indisponibilità delle informazioni necessarie al fine delle valutazioni di cui all’. 6.   In caso di sospensione dell’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, eventuali crediti in essere diventano immediatamente rimborsabili integralmente. 7.   In caso di interruzione dell’accesso alla linea di credito delle CCP di cui al presente articolo, eventuali crediti in essere diventano immediatamente rimborsabili integralmente e la CCP soggetta a tale interruzione cessa immediatamente di essere idonea all’accesso alla linea di credito delle CCP.
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