Art. 3

Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di sana gestione del rischio di liquidità

In vigore dal 31 lug 2025
Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di sana gestione del rischio di liquidità 1.   Al fine di salvaguardare la sana gestione del rischio di liquidità in relazione all’euro, le CCP idonee sono tenute a soddisfare su base continuativa i seguenti requisiti: a) disporre di controlli del rischio di liquidità per assicurare che l’accesso alla linea di credito delle CCP o, laddove tale accesso sia disponibile per le CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema: i) sia una soluzione di ultima istanza; ii) sia limitato a scenari che, data la loro gravità, possano presentare sfide considerevoli per la gestione della liquidità della CCP («scenari di crisi»); iii) rappresenti una fonte di finanziamento temporanea sulla base di un piano credibile di rimborso dell’importo utilizzato nell’ambito della linea di credito delle CCP o, laddove tale accesso sia disponibile per le CCP autorizzate come enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema quanto prima; iv) non sia finalizzato all’adempimento di obblighi di pagamento in relazione a valute diverse dall’euro; b) soddisfare i requisiti relativi ai controlli del rischio di liquidità conformemente all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   In caso di inadempimento di un partecipante diretto, se la CCP conduce la propria procedura di gestione dell’inadempimento conformemente agli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizza di conseguenza le risorse liquide di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012, si applica quanto segue: a) per quanto riguarda il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), la valutazione effettuata conformemente all’ può essere effettuata dopo il completamento della procedura di gestione dell’inadempimento da parte della CCP; b) sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’, le banche centrali dell’Eurosistema possono decidere di esentare temporaneamente dal requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la CCP presenti un piano per ricostituire le risorse liquide di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera credibile e tempestiva. 3.   Ai fini della valutazione della conformità di una CCP al paragrafo 1, lettera a), si può tenere conto di quanto segue: a) il rischio di liquidità dovuto all’eccessiva dipendenza da un unico tipo di accordo di finanziamento privato; b) il rischio di liquidità dovuto all’eccessiva dipendenza da un numero troppo esiguo di fornitori privati di liquidità; c) il rischio di liquidità dovuto al numero limitato di fornitori privati di liquidità della CCP che hanno accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. 4.   In relazione al paragrafo 1, lettera b), le banche centrali dell’Eurosistema possono tenere conto di quanto segue al fine di valutare in che misura gli accordi di finanziamento privato siano predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress del mercato: a) la portata e il grado della dovuta diligenza cui sono soggetti gli accordi di finanziamento privato da parte della CCP; b) la completezza e la frequenza delle prove di accesso agli accordi di finanziamento privato, nonché la metodologia e il contesto degli scenari di stress utilizzati a tal fine; c) la convalida dei risultati delle prove, in particolare in relazione agli importi stimati della fornitura di liquidità sulla base degli accordi di finanziamento privato.
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