Art. 4

Valutazione delle salvaguardie

In vigore dal 31 lug 2025
Valutazione delle salvaguardie 1.   Le banche centrali dell’Eurosistema effettuano valutazioni del rispetto, da parte delle CCP idonee, dei requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità di cui agli , su base trimestrale e in modo prospettico. 2.   Se tra le valutazioni trimestrali di cui al paragrafo 1 si verifica un evento che potrebbe destare preoccupazioni in relazione alla solidità finanziaria e alla gestione del rischio di liquidità di una CCP idonea, le banche centrali dell’Eurosistema effettuano anche valutazioni occasionali del rispetto, da parte di una CCP idonea, dei requisiti in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità di cui agli , anche mediante un monitoraggio ad hoc intensificato e in modo prospettico. 3.   Al fine delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere prese in considerazione le seguenti informazioni: a) informazioni quantitative su capitale, margini, fondo di garanzia in caso di inadempimento, altre risorse finanziarie e controlli del rischio di liquidità segnalate nel contesto del regolamento (UE) n. 648/2012; b) eventuali informazioni supplementari su capitale, margini, fondo di garanzia in caso di inadempimento, altre risorse finanziarie e controlli del rischio di liquidità; c) informazioni sugli elementi elencati all’, paragrafo 1, lettera a), in relazione ai controlli del rischio di liquidità della CCP per quanto riguarda le situazioni di stress; d) eventuali altre informazioni ritenute pertinenti, in particolare se destano notevoli preoccupazioni in relazione alla solidità finanziaria, alla sana gestione del rischio di liquidità, al quadro generale di gestione del rischio e alla governance di una CCP. 4.   La CCP idonea fornisce le informazioni di cui al paragrafo 3 se richiesto dalla BCN competente dell’area dell’euro.
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