Art. 2
Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria
In vigore dal 31 lug 2025
Requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria
1. Per salvaguardare la propria solidità finanziaria, le CCP idonee sono tenute a soddisfare su base continuativa i seguenti requisiti:
a)
i requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
i requisiti in materia di margini ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
i requisiti relativi alle risorse finanziarie prefinanziate ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. In caso di inadempimento di un partecipante diretto di una CCP, se la CCP conduce la propria procedura di gestione dell’inadempimento conformemente agli articoli 45 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizza di conseguenza i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente e le risorse finanziarie prefinanziate di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
la CCP si dota di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti, compresi i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente e le risorse finanziarie prefinanziate, di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, per coprire le perdite su crediti subite a seguito della procedura di gestione dell’inadempimento;
b)
sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’, le banche centrali dell’Eurosistema possono decidere di derogare temporaneamente al requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora la CCP presenti un piano per ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012 in maniera credibile e tempestiva.
3. Nessuna CCP considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è considerata finanziariamente solida.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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