Art. 1

Definizioni

In vigore dal 31 lug 2025
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «controparte centrale» o «CCP» si intende una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012; 2) per «CCP idonea» si intende una CCP idonea come definita all’, punto 26 bis), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 3) per «linea di credito delle CCP» si intende la linea di credito delle CCP come definita all’, punto 18 bis), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 4) per «BCN dell’area dell’euro» si intende una BCN dell’area dell’euro come definita all’, punto 27), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 5) per «banca centrale dell’Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una BCN dell’area dell’euro; 6) per «accordo di finanziamento privato» si intende un accordo di finanziamento diverso da un meccanismo di prestito che può essere accessibile tramite una BCN dell’area dell’euro; 7) per «fornitore privato di liquidità» si intende un fornitore di liquidità diverso da una BCN dell’area dell’euro.
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